Art. 85 LP.15/2015
Interventi soggetti alla SCIA
1. Sono assoggettati obbligatoriamente alla SCIA i seguenti interventi:
a) i volumi tecnici;
b) le varianti nel limite del 10 per cento delle misure di progetto, secondo quanto previsto dall’articolo 92, comma 3;
c) il mutamento di destinazione d’uso e l’aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie utile lorda;
d) la realizzazione di manufatti pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti urbanistici non qualificano come nuova costruzione e che non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale;
e) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari;
f) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, se comportano modifiche della sagoma;
g) le recinzioni superiori a 150 centimetri di altezza;
h) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
i) la realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito, salvo che le opere corrispondenti non rientrino tra quelle soggette a permesso di costruire;
j) le opere di bonifica e sistemazione del terreno che comportano livellamenti di terreno per la messa a coltura, di altezza superiore a un metro;
k) l’installazione di serre e tunnel permanenti per le produzioni intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, secondo le disposizioni contenute nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
l) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all’esterno dei centri abitati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
m) gli interventi soggetti a permesso di costruire, quando il rappresentante del comune si è espresso favorevolmente nella conferenza di servizi prevista nella normativa provinciale in materia di autorizzazione unica territoriale e di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione, secondo quanto previsto dalle relative discipline di settore;
n) omissis
2. Sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, i seguenti interventi:
a) gli interventi su edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume e di superficie utile lorda;
b) gli interventi su edifici soggetti a ristrutturazione edilizia che non comportano la demolizione anche parziale delle murature perimetrali e non comportano aumento di volume e di superficie utile lorda;
c) gli interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica per i quali la CPC ha espresso parere favorevole sulla qualità architettonica del piano attuativo, quando, in entrambi i casi, i piani contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione degli interventi;
c bis) gli interventi soggetti a permesso di costruire per i quali, ai sensi della disciplina di settore, è stata rilasciata l’autorizzazione unica territoriale (AUT) senza la preventiva espressione dell’atto di assenso da parte del comune territorialmente competente.