interventi di ristrutturazione edilizia: quelli volti ad adeguare l’unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d’uso. Comprendono la possibilità di variare l’impianto strutturale e distributivo dell’edificio, modificandone l’aspetto architettonico e i materiali. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente, e i seguenti interventi:
1) l’ampliamento della superficie utile netta esistente con interventi di riqualificazione previsti dall’articolo 109;
2) la soprelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti ai sensi dell’articolo 105 o nei limiti stabiliti dal PRG;
3) l’ampliamento laterale o in soprelevazione degli edifici esistenti secondo i parametri fissati dal PRG e comunque nel limite del 20 per cento della superficie utile netta o anche con ampliamenti superiori della superficie utile netta, se è rispettato il volume urbanistico esistente;
4) la demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime all’interno del lotto edificatorio o della particella di riferimento, nell’ambito della medesima destinazione di zona, nel rispetto della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati;
5) l’aggregazione di fabbricati esistenti nel medesimo lotto edificatorio o, nelle aree non specificamente destinate all’insediamento, di fabbricati pertinenziali a quello oggetto d’intervento;
f) interventi di demolizione: quelli volti alla sola demolizione dei manufatti esistenti anche incongrui sotto il profilo paesaggistico o statico;