Permesso di costruire


Art. 80 LP.15/2015

Interventi soggetti a permesso di costruire

1.    Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 78 e 85, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire i seguenti interventi:

a)    gli interventi di nuova costruzione;

a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;

b)    gli interventi di ristrutturazione edilizia;

c)    gli interventi di riqualificazione previsti dal titolo V, capo I, sezione II;

d)    gli interventi di ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o a superfici utili lorde anche all’esterno della sagoma esistente, con esclusione degli interventi soggetti a SCIA ai sensi dell’articolo 85;

e)    la realizzazione di fabbricati pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione del territorio qualificano come nuova costruzione o che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale;

f)     gli interventi di realizzazione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a 3 metri;

g)    gli interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se presentano autonomia funzionale rispetto al progetto assentito con specifico titolo edilizio, e gli interventi di infrastrutturazione del territorio;

h)    la realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione e la loro modifica quando la stessa supera il 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;

i)     l’allestimento di nuove strutture ricettive all’aperto.

2.    Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può precisare le tipologie di opere e interventi che rientrano nelle categorie indicate nel comma 1.