Art. 80 LP.15/2015
Interventi soggetti a permesso di costruire
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 78 e 85, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire i seguenti interventi:
a) gli interventi di nuova costruzione;
a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
c) gli interventi di riqualificazione previsti dal titolo V, capo I, sezione II;
d) gli interventi di ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o a superfici utili lorde anche all’esterno della sagoma esistente, con esclusione degli interventi soggetti a SCIA ai sensi dell’articolo 85;
e) la realizzazione di fabbricati pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione del territorio qualificano come nuova costruzione o che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale;
f) gli interventi di realizzazione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a 3 metri;
g) gli interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se presentano autonomia funzionale rispetto al progetto assentito con specifico titolo edilizio, e gli interventi di infrastrutturazione del territorio;
h) la realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione e la loro modifica quando la stessa supera il 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
i) l’allestimento di nuove strutture ricettive all’aperto.
2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può precisare le tipologie di opere e interventi che rientrano nelle categorie indicate nel comma 1.
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