Art. 60 LP.15/2015
Spazi per parcheggi
1. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale determina gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d’uso di costruzioni esistenti, tenuto conto delle destinazioni d’uso, della collocazione nel contesto urbano e della caratterizzazione economica della località.
2. Sono esonerati dall’obbligo di rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, se è dimostrata, attraverso una relazione accompagnatoria del titolo abilitativo edilizio, l’impossibilità di reperire nuovi spazi.
2 bis. Sono esonerati dall’obbligo di rispettare lo standard di parcheggio:
a) le opere d’infrastrutturazione a servizio delle reti tecnologiche;
b) i bivacchi e i rifugi alpini ed escursionistici, eccettuati quelli serviti da viabilità aperta al pubblico;
c) gli edifici pertinenziali, costruzioni accessorie e i manufatti che, ai sensi dell’articolo 112, commi 6 e 7, devono presentare carattere di reversibilità.
3. Il regolamento deve prevedere:
a) l’esenzione dall’obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggi per le aree urbane consolidate e aree residenziali sature, individuate dal PRG e le ulteriori ipotesi di esenzione quando è accertata l’oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti;
b) fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis, i casi in cui l’esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da determinare con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
c) le modalità e il titolo per l’acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard previsti dal comma 1;
d) i casi e le condizioni in cui è ammesso l’utilizzo di un medesimo parcheggio da parte di attività funzionalmente diverse;
e) i casi in cui, previa convenzione con il comune, è possibile l’utilizzo di parcheggi pubblici, nel rispetto degli standard e se non è pregiudicata la funzione del parcheggio pubblico.
3 bis. Per gli interventi previsti dai commi 2, 2 bis e dal comma 3, lettera a) limitatamente alle aree urbane consolidate, l’esonero dall’obbligo di rispettare lo standard di parcheggio non è soggetto al pagamento della somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti.
3 ter. La superficie da considerare ai fini del calcolo della dotazione di parcheggi è la superficie utile netta, come definita dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
4. La dotazione di parcheggi per le attrezzature pubbliche di livello provinciale, individuate dal PUP, e per quelle di livello sovracomunale, individuate dal PTC, è definita con l’accertamento della conformità urbanistica, previo parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e sulla base di uno studio prodotto dal richiedente. Lo studio prova la presenza di una quantità di parcheggi idonea alle esigenze, anche in relazione alla presenza di ulteriori parcheggi pubblici o alla possibilità di raggiungere le attrezzature con i mezzi di trasporto pubblico. Il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica verifica la coerenza dello studio rispetto agli obiettivi d’integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, di mobilità sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di razionale utilizzo dei parcheggi pubblici esistenti. Quando è prevista in tutto o in parte l’utilizzazione dei parcheggi pubblici esistenti, il rilascio del titolo edilizio è subordinato, inoltre, alla stipulazione di una convenzione tra il richiedente il titolo e il comune. La convenzione definisce le modalità di utilizzo dei parcheggi, può stabilire anche un concorso ai costi di gestione del parcheggio e può individuare i sistemi di collegamento dal parcheggio all’attrezzatura pubblica.
4 bis. La dotazione dei parcheggi necessaria per la realizzazione di nuovi impianti di arroccamento a servizio di piste da sci o per la sostituzione degli impianti di arroccamento esistenti è determinata sulla base di uno specifico studio, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
4 ter. Anche in deroga a quanto previsto da quest’articolo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, il consiglio comunale può decidere di non applicare, per intero o parzialmente, la disciplina prevista dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi del comma 3, lettera b), in caso di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale per le finalità d’interesse collettivo perseguite.
4 quater. Il consiglio comunale può autorizzare motivatamente la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti e disporne il diverso utilizzo per interventi che per la loro realizzazione richiedono l’utilizzazione, in tutto o in parte, di questi spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) gli interventi siano finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità degli edifici esistenti;
b) sia previsto il pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da determinare con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
4 quinquies. Per assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta e attuando il criterio della mobilità sostenibile, nel caso di strutture ricettive e di esercizi di vendita esistenti localizzati in aree soggette a piani di limitazione del traffico dei veicoli o comunque a piani di mobilità alternativa, il comune può riconoscere l’esenzione totale o parziale dagli standard di parcheggio, sulla base di una convenzione con gli interessati intesa a stabilire, in coerenza con i piani di gestione del traffico e di mobilità alternativa, le eventuali quantità minime di parcheggio, anche mediante l’eventuale utilizzo di parcheggi pubblici.
4 sexies. Il comune può innalzare lo standard di parcheggio definito ai sensi di quest’articolo solo in caso di piani attuativi che lo rendano necessario in ragione della molteplicità delle destinazioni urbanistiche ammesse o della complessità degli interventi previsti.
4 septies. Nelle aree specificamente destinate all’insediamento all’interno dei centri abitati, il consiglio comunale può autorizzare, previo parere favorevole dell’ente gestore della strada, la realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali nelle fasce di rispetto delle strade esistenti, anche se non previsto dal PRG.
5. Nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di mantenere gli standard prescritti il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria definita dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, compresa tra un minimo pari al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato ai sensi del comma 3, lettera b), equivalente allo standard mancante, e un massimo pari al doppio di questo costo