interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sull’unità edilizia o su una sua parte necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza modifiche delle destinazioni d’uso. Comprendono gli interventi consistenti nell’accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, quando non è modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantiene l’originaria destinazione d’uso. Comprendono anche le modifiche dei fori esistenti per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio o per l’accesso ad esso, purché l’intervento non pregiudichi il decoro architettonico dell’edificio, risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;