Bonus Elettrodomestici e mobili

DETRAZIONI PER MOBILI ED ELETTRODOMESTICI


Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquistodi mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024 e può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro per l’anno 2023 e a 5.000 euro per il 2024.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000). Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di spesa va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

Per ottenere la detrazione fiscale è obbligatorio comunicare i dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto di:

  • forni (classeA);
  • frigoriferi (classeF);
  • lavastoviglie (classe E);
  • piani cottura elettrici (classe A);
  • lavasciuga (classe E);
  • lavatrici (classe E).
  • mobili nuovi (A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.);
  • la data di inizio lavori risulti anteriore rispetto a quella in cui si acquistano i mobili o elettrodomestici, mentre non è indispensabile che le spese di ristrutturazione siano sostenute in epoca anteriore rispetto a quelle per l’arredo dell’immobile;
  • l’acquisto risulti specificamente documentato da fattura, dalla quale emerga analiticamente la tipologia di beni acquistati;
  • la spesa sia eseguita tramite bonifico bancario, in cui siano indicati gli elementi elencati dalla normativa in parola: causale del versamento, codice fiscale di chi usufruisce della detrazione fiscale, partita Iva ovvero codice fiscale del soggetto venditore. Nella Circolare 7/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di impiegare il  bonifico “ordinario”, senza ritenuta operata da banca/Poste, in tal modo superando quanto già aveva sostenuto nel contenuto della propria Circolare n. 29/E, nella quale era stato precisato che i soggetti interessati dovevano “eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati”. E’ ammesso finanche l’acquisto per il tramite di carta di credito ovvero bancomat, ma in tale specifico caso la data del pagamento deve corrispondere al giorno di utilizzo della carta. Al contrario, non risulta consentita la modalità di pagamento tramite l’assegno bancario o il denaro contante. Infine, risulta ammesso pure l’acquisto mediante finanziamento rateale.

I documenti da conservare

  • ricevuta del bonifico
  • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
  • documentazione di addebito sul conto corrente
  • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

La detrazione non impiegata, in tutto ovvero solo in parte, non si trasferisce (Circolare n. 21/E del 23.04.2010, risposta 2.2):

  • né in ipotesi di decesso del contribuente,
  • né in ipotesi di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

E ciò pure nel caso ove attraverso la cessione dell’immobile vengano trasferite, alla parte acquirente, le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio (Circolare n. 17/E del 24.04.2015, risposta 4.6).