Bonus barriere architettoniche 2024: tutte le agevolazioni previste

Le detrazioni previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche e le condizioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

I bonus per la rimozione delle barriere architettoniche hanno subito una serie di modifiche sostanziali: dal D.L. 34/2020 al D.L. 39/2024, passando per il  D.L. 11/2023 e il D.L. 212/2023, le agevolazioni hanno subito una progressiva restrizioni delle condizioni di accesso.

Fino al 31 dicembre 2025 è possibile usufruire della detrazione nella misura del 75%; l’art. 3 del D.L. 212/2023 stabilisce, che a partire dal 1° gennaio 2024, il bonus è disponibile solo per interventi specifici, tra cui l’installazione e la modifica di:

  • scale
  • rampe
  • ascensori
  • servoscala
  • piattaforme elevatrici.

Questo significa che interventi diversi da quelli sopra elencati non sono più agevolabili. Infatti, alcuni interventi precedentemente ammissibili sono stati esclusi dal bonus. In particolare, non sarà più possibile includere nell’agevolazione interventi relativi all’automazione di:

  • porte;
  • tapparelle;
  • saracinesche;
  • imposte;
  • persiane automatiche.

Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale ed ascensori;
  • le rampe interne ed esterne agli edifici, servoscala o piattaforme elevatrici;
  • le spese relative allo smaltimento e alla bonifica degli impianti.

In sostanza la detrazione del bonus barriere architettoniche spetta a condizione che gli interventi siano effettivamente funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Il bonus barriere architettoniche prevede una detrazione fiscale del 75% delle spese sostenute, ripartita per gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo calcolata su un ammontare complessivo basato sulla tipologia dell’edificio interessato, in particolare:

  • 50.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti con accessi autonomi;
  • 40.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari plurifamiliari che vanno da un minimo di 2 a 8 unità;
  • 30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici condominiali con più di 8 unità.

Cessione del credito e sconto in fattura

il D.L. 212/2023 ha imposto delle restrizioni sia sugli interventi che possono essere agevolati, sia sulle condizioni per ottenere sconti in fattura e cedere il credito.

Infatti, dal primo gennaio 2024 non è più possibile ottenere sconti in fattura né procedere alla cessione del credito, ad eccezione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche per i quali, prima dell’entrata in vigore del D.L. 212/2023 (29 dicembre 2023):

  • sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

L’art. 3, comma 2, del D.L. 212/2023, che modifica l’art. 2 comma 1-bis D.L. 11/2023, stabilisce che possono usufruire per il tutto 2024 dello sconto in fattura e della cessione del credito i seguenti soggetti

  • condòmini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente:
    • sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
    • abbia adibito la stessa unità immobiliare ad abitazione principale;
    • abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata.

Arriviamo al D.L. 39/2024, che all’art. 1 comma 4 riconosce l’agevolazione – alle stesse condizioni previste dal D.L. 212/2023 – solo fino al 29 marzo 2024,

Per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, sono “salvi” gli stessi interventi per i quali entro il 29 marzo 2024, oltre ad avere i requisiti già previsti dal D.L. 212/2023:

  • sia stata presentato richiesta del titolo abilitativo;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.