Le detrazioni previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche e le condizioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
I bonus per la rimozione delle barriere architettoniche hanno subito una serie di modifiche sostanziali: dal D.L. 34/2020 al D.L. 39/2024, passando per il D.L. 11/2023 e il D.L. 212/2023, le agevolazioni hanno subito una progressiva restrizioni delle condizioni di accesso.
Fino al 31 dicembre 2025 è possibile usufruire della detrazione nella misura del 75%; l’art. 3 del D.L. 212/2023 stabilisce, che a partire dal 1° gennaio 2024, il bonus è disponibile solo per interventi specifici, tra cui l’installazione e la modifica di:
Questo significa che interventi diversi da quelli sopra elencati non sono più agevolabili. Infatti, alcuni interventi precedentemente ammissibili sono stati esclusi dal bonus. In particolare, non sarà più possibile includere nell’agevolazione interventi relativi all’automazione di:
Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:
In sostanza la detrazione del bonus barriere architettoniche spetta a condizione che gli interventi siano effettivamente funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Il bonus barriere architettoniche prevede una detrazione fiscale del 75% delle spese sostenute, ripartita per gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo calcolata su un ammontare complessivo basato sulla tipologia dell’edificio interessato, in particolare:
Cessione del credito e sconto in fattura
il D.L. 212/2023 ha imposto delle restrizioni sia sugli interventi che possono essere agevolati, sia sulle condizioni per ottenere sconti in fattura e cedere il credito.
Infatti, dal primo gennaio 2024 non è più possibile ottenere sconti in fattura né procedere alla cessione del credito, ad eccezione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche per i quali, prima dell’entrata in vigore del D.L. 212/2023 (29 dicembre 2023):
L’art. 3, comma 2, del D.L. 212/2023, che modifica l’art. 2 comma 1-bis D.L. 11/2023, stabilisce che possono usufruire per il tutto 2024 dello sconto in fattura e della cessione del credito i seguenti soggetti:
Arriviamo al D.L. 39/2024, che all’art. 1 comma 4 riconosce l’agevolazione – alle stesse condizioni previste dal D.L. 212/2023 – solo fino al 29 marzo 2024,
Per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, sono “salvi” gli stessi interventi per i quali entro il 29 marzo 2024, oltre ad avere i requisiti già previsti dal D.L. 212/2023:
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