VARIAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI PER MIGLIORAMENTO QUALITATIVO

VARIAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI PER MIGLIORAMENTO QUALITATIVO

Tutti i lavori soggetti a “bonus edilizi” (recupero patrimonio edilizio 50% – bonus facciate 90% – superbonus 110%, ecc..) sono passivi di verifica e controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate nel quinquennio successivo alla realizzazione dei lavori.

Nello specifico, il “superbonus 110%” ha visto un forte incremento delle verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, preliminarmente riguardo alla parte documentale dei lavori eseguiti mediante verifica di rispondenza di tutta la documentazione prodotta.

Fra tali verifiche vi è quella riguardante la situazione catastale dell’immobile, in quanto – da incontro con i funzionari catastali – è emerso che normativamente si debba obbligatoriamente presentare la variazione dell’accatastamento dell’immobile anche a seguito di lavori che ne hanno portato ad un miglioramento qualitativo senza variarne la consistenza (superficie, volumi, vani).

L’obbligo di presentazione di tale variazione catastale scaturisce se l’1% dell’importo dei lavori (attualizzato al 1988/89 con i parametri dettati dalla circolare 6/2012 AdE) è maggiore del 15% della rendita catastale attuale dell’immobile.

La mancata presentazione della variazione catastale a seguito di lavori di miglioramento ad oggi non prevede ancora alcun tipo di sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale sta provvedendo a predisporre una circolare in merito; resta però il fatto che, in fase di controllo, la mancata presentazione della variazione catastale può essere considerata un’inadempienza documentale, che può inficiare o far diminuire i bonus percepiti oppure portare ad una sanzione.

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