Tutela del Paesaggio


Art. 64 LP.15/2015

Interventi e piani assoggettati ad autorizzazione paesaggistica

1.    Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della sottocommissione della CUP:

a)    in qualunque parte del territorio provinciale, i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, autostrade, nuove strade statali e provinciali, cave e miniere superficiali, costruzione di dighe, impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d’innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali non interrate per il trasporto di fluidi anche energetici, impianti eolici;

b)    nelle aree non destinate specificatamente all’insediamento dagli strumenti di pianificazione, la realizzazione di nuove linee elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di potenza superiore a 30.000 volt.

2.    Gli interventi che non sono soggetti ad autorizzazione della sottocommissione della CUP o del sindaco, secondo quanto previsto da quest’articolo, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC se interessano:

a)    il territorio del parco nazionale dello Stelvio;

b)    il territorio dei parchi naturali provinciali;

c)    le aree di tutela ambientale individuate dal PUP;

d)    i beni ambientali di cui all’articolo 65;

e)    fuori dai centri abitati, l’installazione della segnaletica sulla denominazione di percorsi storici e culturali e la posa di cippi o simboli commemorativi e di cartelli o di altri mezzi pubblicitari;

f)     nelle aree di tutela ambientale, i muri di sostegno e di contenimento superiori a tre metri di altezza;

g)    nelle aree di tutela ambientale, tutti gli altri interventi che non sono liberi ai sensi del comma 5.

3.    Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC i piani attuativi, compresi i piani guida, che interessano zone anche parzialmente comprese in aree di tutela.

4.    Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica del sindaco, nelle aree di tutela ambientale, i seguenti interventi:

a)    le recinzioni;

b)    i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;

c)    le pavimentazioni stradali;

d)    gli interventi previsti dall’articolo 78, comma 2, lettere b), d), g); gli interventi previsti dall’articolo 78, comma 2, lettera h) e comma 3, lettera l), limitatamente alla segnaletica sentieristica ed escursionistica, quando sono realizzati in difformità rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riferimento alle relazioni con il contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione;

d bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall’articolo 78, comma 3, lettera a), se riguardano parti esterne dell’edificio;

d ter) le legnaie previste dall’articolo 78, comma 3, lettera d);

d quater) la modifica delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall’articolo 78, comma 3, lettera i);

d quinquies) la segnaletica sulla denominazione di percorsi storici e culturali prevista dall’articolo 78, comma 3, lettera l), se installata all’interno dei centri abitati;

d sexies) i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati all’interno dei centri abitati, previsti dall’articolo 78, comma 3, lettera m);

d septies) i cippi e i simboli commemorativi previsti dall’articolo 78, comma 3, lettera n), se posati all’interno dei centri abitati;

d octies) omissis

d novies) gli interventi di trasformazione del bosco, previsti dall’articolo 78, comma 3, lettera j), volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione nell’ambito delle fattispecie disciplinate dall’articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis) della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 85 della presente legge.

5.    L’autorizzazione paesaggistica non è richiesta per la realizzazione degli interventi edilizi diversi da quelli previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 e per i seguenti interventi:

0a) opere di manutenzione ordinaria;

a)    opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relativi a edifici esistenti, se rispettano le condizioni dell’articolo 78, comma 2, lettera d), e quelle previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi e gli elementi di arredo e i pergolati se rispettano le condizioni dell’articolo 78, comma 2, lettera c), e quelle previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

b)    realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli aspetti vegetazionali, quali volumi completamente interrati senza opere in sopra suolo, condotte irrigue o forzate, pozzi, tubazioni o canalizzazioni interrate senza realizzazione di manufatti emergenti, serbatoi, cisterne e manufatti consimili, allaccio di infrastrutture a rete;

b bis) opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell’attività agricola previste dall’articolo 78, comma 2, lettera l), nonché tunnel temporanei stagionali di cui all’articolo 78, comma 2, lettera m), e nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale previsti dall’articolo 78, comma 2, lettera n);

c)    interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni;

d)    installazioni di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche;

e)    installazione di strutture o manufatti per manifestazioni, spettacoli ed eventi semplicemente ancorati al suolo per il periodo della manifestazione e comunque per un periodo non superiore a centoventi giorni;

f)     interventi che interessano le parti esterne dell’edificio previsti dall’articolo 78, comma 3, lettera b), compresa l’installazione di caldaie e impianti di refrigerazione o ventilazione, se rispettano le condizioni disposte nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi;

g)    installazione di dispositivi anticadute sulle coperture;

h)    pannelli solari o fotovoltaici previsti dall’articolo 78, comma 3, lettera c), se la realizzazione è ammessa ai sensi del regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

i)     demolizione parziale o totale senza ricostruzione di volumi tecnici e costruzioni accessorie prive di valenza architettonica, storica o testimoniale nelle aree pertinenziali di edifici;

j)     tende da sole previste dall’articolo 78, comma 3, lettera e);

k)    installazione di insegne di esercizi commerciali e attività economiche all’interno degli spazi di vetrina o in altra collocazione simile e sostituzione di insegne esistenti con altre di analoga dimensione e collocazione, se non si tratta di insegne e mezzi pubblicitari a messaggio o con luminosità variabile;

l)     interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione  su strutture esistenti previsti dall’articolo 78, comma 3, lettera h), e demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione, nonché delle linee elettriche aeree, previsti dall’articolo 78, comma 3, lettera i);

m)   cippi e simboli commemorativi all’interno dei cimiteri;

n)    opere e interventi previsti in piani attuativi già autorizzati ai sensi dell’articolo 7, comma 9;

o)    varianti in corso d’opera ai sensi dell’articolo 92.

6.    In riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi di quest’articolo di competenza della Regione o dello Stato, l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall’articolo 68. Per gli interventi di competenza della Provincia all’autorizzazione provvede direttamente la struttura provinciale competente in materia, secondo quanto previsto dall’articolo 68